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[Finanza Italia]
Art. 1 DL 269/03 - L. 326 del 24.11.2003

 
Art. 1 DL 269/03 - L. 326 del 24.11.2003
Detassazione degli investimenti (Tecno-Tremonti)

Beneficiari

Soggetti in attività alla data del 2 ottobre 2003 con l'esclusione di esercenti arti e professioni.

Investimenti Ammissibili

  1. costi di ricerca e sviluppo¹;
  2. spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero con l'esclusione delle spese per sponsorizzazioni;
  3. spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi di istruzione secondaria o universitaria, diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del corso di studio;
  4. spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'art. 11 dello stesso decreto.

Misura dell'Agevolazione

L'agevolazione spetta comunque in aggiunta alla ordinaria deduzione del costo. Spetta per l'intero importo delle spese di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4; per le spese di cui al punto 1:

  • per un importo pari al 10% delle spese;
  • per un ulteriore importo pari al 30% dell'eccedenza delle spese sostenute rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi precedenti;
  • nei limiti del 20% della media dei redditi relativi ai tre periodi precedenti con l'esclusione degli esercizi chiusi in perdita.

Periodo di Agevolazione

L'agevolazione si applica alle spese sostenute nel primo periodo successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, l'agevolazione si applica alle spese sostenute nell'anno 2004.

Monitoraggio

Le spese sostenute vanno rilevate su apposito prospetto, vanno attestate dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo² e vanno comunicate all'Agenzia delle Entrate. Per consentire un efficace monitoraggio dell'andamento degli investimenti detassati è previsto, infatti, a carico dei soggetti beneficiari dell'incentivo, un onere di rilevazione progressiva dei dati. La rilevazione va effettuata su un "apposito prospetto sezionale", sottoscritto dal Legale Rappresentante.

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¹ Individuati dal principio contabile nazionale n. 24 e dallo IAS 38. Il principio contabile n. 24 suddivide i costi sostenuti in:

  1. ricerca di base;
  2. ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo;
  3. ricerca per lo sviluppo.

La prima tipologia di costi si riferisce ad una ricerca di utilità generale per l'impresa, ma che non hanno un'utilità direttamente attribuibile ad un progetto, ad una attività o allo sviluppo di un prodotto e quindi devono essere correttamente indicati nel Conto Economico. I costi rientranti inquesta categoria non possono friure dell'agevolazione in oggetto.
I costi sostenuti per la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo sono, invece, facoltativamente capitalizzabili, così come sono capitalizzabili i costi direttamente sostenuti per la realizzazione dei progetti in R&S, inclusi quelli inerenti l'utilizzazione di risorse interne all'azienda e gli oneri accessori di diretta imputazione. Questi costi rientrano nella previsione della norma agevolativa.

² Revisore contabile, dottore commercialista, ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro.


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