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LEGGE 662/96 e ss
Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese
Beneficiari
Il Fondo di Garanzia istituito presso Mediocredito Centrale è nato per migliorare l'accesso alle fonti finanziarie, mediante la concessione di garanzie, a:
- Piccole e Medie imprese ubicate sul territorio nazionale;
- Consorzi e società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese ubicate sul territorio nazionale;
- Società consortili miste ubicate sul territorio nazionale.
Sono esclusi dai benefici le imprese artigiane ed i seguenti settori: settore siderurgico, dei trasporti, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell'Industria automobilistica e dell'Industria carboniera.
Modalità di intervento
Garanzia diretta, Controgaranzia, Cogaranzia.
Caratteristiche delle operazioni ammissibili
- Finanziamenti a M/L termine superiore a 19 mesi. ivi compresa la locazione finanziaria concessi a fronte di investimenti;
- Prestiti partecipativi;
- Partecipazioni: partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di piccole e medie imprese;
- Altre operazioni: operazioni finanziarie direttamente finalizzate all'attività di impresa escluse.
Misura della garanzia
Per le operazioni relative a soggetti beneficiari ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3a del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale:
- garanzia diretta: fino all'80% dell'operazione;
- controgaranzia: fino al 90% della garanzia prestata dai confidi e da altri fondi di garanzia che a sua volta non può superare l'80% dell'operazione.
Per le operazioni relative a soggetti beneficiari che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali:
- garanzia diretta: fino all'80% dell'operazione;
- controgaranzia: fino al 90% della garanzia prestata dai confidi e da altri fondi di garanzia che a sua volta non può superare l'80% dell'operazione.
Per le operazioni relative a soggetti beneficiari ubicati nel restante territorio nazionale:
- garanzia diretta: fino all'60% dell'operazione;
- controgaranzia: fino al 90% della garanzia prestata dai confidi e da altri fondi di garanzia che a sua volta non può superare l'80% dell'operazione.
Costo della garanzia
I soggetti richiedenti devono versare una commissione "una tantum" sull'importo del fondo garantito dal Fondo pari a:
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