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[Finanza Italia]
Decreto legislativo n.143 del 31 marzo 1998 art. 22

 
Decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998 art. 22
Finanziamento agevolato per la realizzazione di studi di prefattibilità e di assistenza tecnica

Beneficiari

La legge intende finanziarie a tasso agevolato le imprese italiane che predispongono studi di fattibilità e programmi di assistenza tecnica collegati ad esportazioni o investimenti italiani in paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Spese finanziabili

  1. Studi di prefattiblità e fattibilità collegati a commesse in cui il corrispettivo è costituito in tutto o in parte dal diritto di gestione dell'opera in particolar modo:
     
    • Costi sostenuti per l'analisi, le indagini, le valutazioni effettuati dalle imprese su progetti di investimento o di esportazione di beni e servizi in paesi non appartenenti all'Unione Europea connessi all'aggiudicazione di commesse il cui corrispettivo è costituito in tutto o in parte dal diritto di gestire l'opera.
    • Sono finanziabili le spese sostenute nell'arco di 6 mesi che decorrono dalla delibera di concessione del finanziamento.
       
  2. Studi di prefattiblità e fattibilità collegati ad esportazioni o ad investimenti italiani all'estero, in particolar modo:
     
    • Costi sostenuti per l'analisi, le indagini, le valutazioni effettuati dalle imprese su progetti di investimento o di esportazione di beni e servizi in paesi non appartenenti all'Unione Europea.
    • Sono finanziabili le spese sostenute nell'arco di 6 mesi che decorrono dalla delibera di concessione del finanziamento.
       
  3. Programmi di assistenza tecnica collegati ad esportazioni o ad investimenti italiani in paesi non appartenenti all'Unione Europea, in particolar modo:
     
    • L'insieme di interventi nei confronti di un cliente, licenzatario, joint venture o di una propria impresa all'estero finalizzati all'installazione e messa in opera di macchinari ed impianti, attività di addestramento, formazione, viaggi, e soggiorni nel paese di destinazione del programma.
    • Sono finanziabili le spese sostenute nell'arco di 12 mesi che decorrono dalla delibera di concessione del finanziamento.

Importo finanziabile

Il finanziamento a tasso agevolato viene concesso a valere su un fondo a carattere rotativo secondo le seguenti modalità:

  1. Studi di prefattiblità e fattibilità collegati a commesse in cui il corrispettivo è costituito in tutto o in parte dal diritto di gestione:
     
    • fino al 50% delle spese globali a carico dell'impresa italiana relative a studi di prefattiblità e fattibilità collegati a commesse per un importo non superiore a € 361.000,00;
    • per la stessa commessa possono essere finanziati studi di prefattibilità e fattibilità per un importo non superiore a € 1.032.000,00 e comunque con una esposizione verso il Fondo Rotativo non superiore a € 2.582.000,00.
       
  2. Studi di prefattiblità e fattibilità collegati ad esportazioni o ad investimenti italiani all'estero:
     
    • fino al 100% delle spese globali a carico dell'impresa italiana relative a studi di prefattiblità e fattibilità collegati a commesse per un importo non superiore a € 361.000,00;
    • l'esposizione verso il Fondo Rotativo non può essere superiore a € 2.582.000,00.
       
  3. Programmi di assistenza tecnica collegati ad esportazioni o ad investimenti italiani in paesi non appartenenti all'Unione Europea, in particolar modo:
     
    • fino al 100% delle spese globali a carico dell'impresa italiana relative a programmi di assistenza tecnica per un importo non superiore a € 516.000,00;
    • l'esposizione verso il Fondo Rotativo non può essere superiore a € 2.582.000,00.

Durata del finanziamento

  • Per gli studi di fattibilità e prefattibilità (punti 1,2) massimo 3 anni e 6 mesi comprensivo di un periodo di preammortamento di 6 mesi
  • Per programmi di assistenza tecnica massimo 4 anni comprensivo di un periodo di preammortamento di 12 mesi

Tasso di interesse

Fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 25% del tasso di riferimento applicabile alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento

Garanzie

Le garanzie rilasciate da P.M.I., loro Consorzi o associazioni devono coprire il 50% del finanziamento erogato, mentre le garanzie rilasciate da G.I. devono coprire il 100% del finanziamento erogato.

Le garanzie a favore dell'istituto erogante dovranno essere rilasciate in una delle seguenti forme:

  • Garanzia bancaria o assicurativa emessa da Istituti di gradimento di Simest;
  • Garanzia Confidi emessa da Associazioni convenzionate con Simest;
  • Pegno su titoli.

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