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[Finanza Italia]
Legge 140/97

 
LEGGE 140/1997 (Regione Veneto)
Agevolazioni a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali

Beneficiari

La legge favorisce gli investimenti delle imprese in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.Le imprese devono svolgere attività industriale (ai sensi dell'art. 2195, comma 1, del Codice Civile) e risultare iscritte all'Inps (ramo industria) all'atto della sottoscrizione della domanda per l'accesso ai benefici.

Investimenti Agevolabili

Le agevolazioni sono concesse a fronte delle seguenti tipologie di investimenti:

  • acquisizione di nuove conoscenze, finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, ovvero al notevole miglioramento di prodotti e processi produttivi esistenti.
  • Concretizzazione delle conoscenze di cui al punto precedente, mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi, ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi, purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti.

Si tratta, quindi, in genere sia di attività volte all'acquisizione di conoscenze che comportano l'adozione di metodologie di analisi, soluzioni progettuali, scelte realizzative ed approcci tecnologici non consolidati, finalizzate alla messa a punto di prodotti, processi produttivi o servizi da trasferire in produzione alla conclusione delle attività stesse, sia di attività più direttamente volte a trasferire i risultati derivanti dalla ricerca tecnologica o da altre conoscenze nell'attività produttiva.

  • Sono escluse le attività che non siano direttamente collegabili ad aspetti tecnologici, ma piuttosto afferiscono a problematiche di tipo organizzativo e commerciale.
  • Per le grandi imprese l'ammissibilità alle agevolazioni è subordinata al carattere di addizionalità delle iniziative rispetto all'ordinaria attività di ricerca e sviluppo.

Spese ammissibili

Le spese sostenute nell'esercizio chiuso nell'anno solare precedente a quello di presentazione della dichiarazione/domanda ed imputate al relativo conto economico, in conformità a quanto indicato nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile; nella fattispecie:

  • costi del personale impiegato;
  • costi per strumentazioni e attrezzature;
  • costi per servizi di consulenza tecnologica e per acquisizioni di conoscenze;
  • oneri per spese generali nella misura forfetaria del 40% dei costi del personale impiegato.

Misura dell'intervento

L'agevolazione consiste, per la Regione Veneto, in un contributo in conto capitale il cui ammontare varia in relazione alla dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media, grande, all'ubicazione dell'unità produttiva ed è determinata in rapporto al costo agevolabile dei beni e dei servizi.
Sono riconosciute, su richiesta dell'impresa, maggiorazioni sulle agevolazioni, da calcolarsi sugli incrementi dei costi rispetto alla media di quelli analoghi sostenuti nei tre periodi di imposta antecedenti l'esercizio cui la dichiarazione si riferisce ed imputati al conto economico nei medesimi esercizi.

Intensità dell'agevolazione e della maggiorazione:

  PI MI GI
Obiettivo 1 30% + 6% 25% + 5% 20% + 4%
Aree ob.- deroga art. 87.3c 25% + 5% 20% + 4% 15% + 3%
Altre Aree 20% + 4% 15% + 3% 10% + 2%

Cumulabilità

L' agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni nazionali, regionali o provinciali dirette sullo stesso investimento.


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